Art. 1

In vigore dal 5 dic 2022
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti per quanto riguarda la revisione delle regole finanziarie applicabili alla Comunità dei trasporti si basa sul progetto di decisione del comitato direttivo regionale accluso alla presente decisione. I rappresentanti dell’Unione nel comitato direttivo regionale possono concordare modifiche minori del progetto di decisione senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
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