Art. 2

In vigore dal 5 dic 2022
1.   Le parti trasferiscono alla Comunità dei trasporti il 75 % dei loro contributi finanziari entro il 31 marzo di ogni anno. Le parti trasferiscono il restante 25 % dei loro contributi entro il 30 giugno di ogni anno. 2.   I contributi finanziari delle parti alla Comunità dei trasporti devono essere effettuati in euro. 3.   La Comunità dei trasporti sostiene il costo dell'operazione applicato dal proprio prestatore di servizi di pagamento, mentre le parti contraenti del trattato sostengono il costo dell'operazione applicato dal loro rispettivo prestatore di servizi di pagamento.
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