Art. 30

In vigore dal 5 dic 2022
1.   L'ordinatore può essere tenuto a risarcire integralmente o in parte il danno subito dalla Comunità dei trasporti per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, in particolare quando accerta i diritti da recuperare o emette ordini di riscossione, impegna una spesa o firma un ordine di pagamento, senza conformarsi alle presenti regole. Lo stesso si applica nei casi in cui, per colpa grave, l'ordinatore: a) omette di redigere un documento che dia luogo a un credito; b) omette o ritarda, senza motivo, l'emissione di un ordine di riscossione; c) omette o ritarda l'emissione di un ordine di pagamento, rendendo in tal modo la Comunità dei trasporti passibile di azioni civili da parte di terzi. 2.   L'ordinatore delegato che ritenga che una decisione di sua competenza sia inficiata d'irregolarità o contravvenga ai principi di una sana gestione finanziaria ne informa per iscritto l'autorità delegante. Se l'autorità delegante dà istruzione motivata per iscritto all'ordinatore delegato di eseguire tale decisione, quest'ultimo, che deve eseguirla, è esente da responsabilità. 3.   In caso di delega, l'ordinatore delegante resta responsabile dell'efficacia delle norme di gestione interna istituite e della scelta dell'ordinatore delegato. 4.   L'ordinatore non è responsabile di decisioni prese dal comitato direttivo regionale, qualora esse siano seguite rigorosamente. In caso di disaccordo con una qualsiasi di tali decisioni, l'ordinatore ha il diritto di informarne per iscritto l'autorità competente. Resta tuttavia tenuto a seguire le decisioni pertinenti.
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Art. 30 Decisione (UE) 2022/2409 — Testo vigente | Portale Normativo