Art. 12

Relazioni

In vigore dal 30 set 2022
Relazioni 1.   Entro il 30 giugno di ogni anno le autorità competenti presentano alla Commissione una relazione contenente le informazioni seguenti: a) i dati relativi alla fertilizzazione in tutte le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni a norma dell’, comprese le informazioni relative a rendimenti e tipi di terreno; b) l’evoluzione del numero dei capi per ciascuna categoria di bestiame nei Paesi Bassi e nelle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni; c) l’evoluzione della produzione nazionale di effluente in termini di tenore di azoto e di fosfato; d) l’applicazione delle condizioni generali di cui all’; e) le mappe di cui all’, paragrafo 1; f) i risultati del monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali per quanto riguarda le concentrazioni di nitrati e di fosfati e l’eutrofizzazione, comprese le informazioni relative all’evoluzione della qualità delle acque sotterranee e superficiali, sia in regime di deroga sia in regime normale, nonché l’impatto delle deroghe sulla qualità delle acque di cui all’, paragrafi 4 e 5; g) una valutazione delle modalità di attuazione delle condizioni per le autorizzazioni di cui agli , sulla base dei controlli effettuati a livello di azienda agricola, e informazioni sulle aziende non conformi, sulla base dell’esito dei controlli amministrativi e delle ispezioni di cui all’; h) l’attuazione della strategia rafforzata di applicazione delle norme di cui all’, riferendo nello specifico in merito a ciascun elemento di cui all’, paragrafo 6. 2.   I dati territoriali contenuti nella relazione di cui al paragrafo 1 sono conformi, laddove applicabile, alle disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Nel raccogliere i dati necessari, i Paesi Bassi si avvalgono, se del caso, delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Storico versioni

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