Art. 12 · Relazioni

Art. 12

Relazioni

In vigore dal 30 set 2022
Relazioni 1.   Entro il 30 giugno di ogni anno le autorità competenti presentano alla Commissione una relazione contenente le informazioni seguenti: a) i dati relativi alla fertilizzazione in tutte le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni a norma dell’, comprese le informazioni relative a rendimenti e tipi di terreno; b) l’evoluzione del numero dei capi per ciascuna categoria di bestiame nei Paesi Bassi e nelle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni; c) l’evoluzione della produzione nazionale di effluente in termini di tenore di azoto e di fosfato; d) l’applicazione delle condizioni generali di cui all’; e) le mappe di cui all’, paragrafo 1; f) i risultati del monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali per quanto riguarda le concentrazioni di nitrati e di fosfati e l’eutrofizzazione, comprese le informazioni relative all’evoluzione della qualità delle acque sotterranee e superficiali, sia in regime di deroga sia in regime normale, nonché l’impatto delle deroghe sulla qualità delle acque di cui all’, paragrafi 4 e 5; g) una valutazione delle modalità di attuazione delle condizioni per le autorizzazioni di cui agli , sulla base dei controlli effettuati a livello di azienda agricola, e informazioni sulle aziende non conformi, sulla base dell’esito dei controlli amministrativi e delle ispezioni di cui all’; h) l’attuazione della strategia rafforzata di applicazione delle norme di cui all’, riferendo nello specifico in merito a ciascun elemento di cui all’, paragrafo 6. 2.   I dati territoriali contenuti nella relazione di cui al paragrafo 1 sono conformi, laddove applicabile, alle disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Nel raccogliere i dati necessari, i Paesi Bassi si avvalgono, se del caso, delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
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