Art. 10
Monitoraggio
In vigore dal 30 set 2022
Monitoraggio
1. Le autorità competenti garantiscono l’elaborazione di mappe che indicano le percentuali seguenti:
a)
aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni in ciascun comune;
b)
capi di bestiame interessati da autorizzazioni in ciascun comune;
c)
superficie agricola interessata da autorizzazioni in ciascun comune.
Tali mappe sono aggiornate ogni anno.
2. Le autorità competenti istituiscono e mantengono una rete di monitoraggio per il campionamento delle acque nel suolo, dei corsi d’acqua, delle acque sotterranee a bassa profondità e delle acque di drenaggio nei siti di monitoraggio presso le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazione. La rete di monitoraggio fornisce dati relativi alla concentrazione di azoto e di fosfato nelle acque che lasciano la rizosfera e si immettono nelle acque sotterranee e superficiali.
3. Nella rete di monitoraggio, che comprende almeno 300 aziende interessate da autorizzazioni, sono rappresentati tutti i tipi di terreno (argilloso, torboso, sabbioso e sabbioso-loess) e i livelli di inquinamento, le pratiche di fertilizzazione e le rotazioni delle colture. La composizione della rete di monitoraggio rimane invariata per tutto il periodo di validità della presente decisione.
4. Le autorità competenti monitorano:
a)
le acque della rizosfera, superficiali e sotterranee;
b)
i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di qualità delle acque relativi alle concentrazioni di nitrati e fosfati specificati nella direttiva 91/676/CEE e nel piano di gestione dei bacini idrografici dei Paesi Bassi adottato nel contesto della direttiva 2000/60/CE nelle zone inquinate dai nutrienti.
5. I Paesi Bassi forniscono alla Commissione dati sulle concentrazioni di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee, come pure sulla concentrazione di fosfati e sullo stato trofico delle acque superficiali, sia in regime di deroga sia in regime normale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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