Art. 8

Condizioni relative alla gestione dei terreni nelle aziende agricole a superficie prativa che beneficiano di una deroga

In vigore dal 30 set 2022
Condizioni relative alla gestione dei terreni nelle aziende agricole a superficie prativa che beneficiano di una deroga 1.   Nelle zone inquinate dai nutrienti, la coltura del granturco è avvicendata a colture prative e di altro tipo che garantiscano la copertura del terreno durante la stagione invernale. 2.   Le colture intercalari non sono arate prima del 1o febbraio. 3.   Nelle zone inquinate dai nutrienti, i prati sono arati solo in primavera, fatta eccezione per: a) il rinnovo delle superfici prative, che può essere effettuato al più tardi il 31 agosto; b) la messa a dimora di bulbi da fiore, che può avvenire in autunno. 4.   In tutti i tipi di terreno, l’aratura dei prati è seguita immediatamente da una coltura con un elevato fabbisogno di azoto e la fertilizzazione è basata sull’analisi del terreno relativa all’azoto minerale e ad altri parametri che costituiscono un riferimento per le stime dell’azoto rilasciato dal suolo a seguito della mineralizzazione di sostanze organiche.
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