Art. 7

Condizioni relative all’applicazione di effluente e di altri fertilizzanti nelle aziende agricole a superficie prativa che beneficiano di una deroga

In vigore dal 30 set 2022
Condizioni relative all’applicazione di effluente e di altri fertilizzanti nelle aziende agricole a superficie prativa che beneficiano di una deroga 1.   Il quantitativo di effluente di animali allevati a pascolo, compreso quello escreto dagli animali stessi, applicato ogni anno nelle aziende agricole a superficie prativa non supera i quantitativi di cui all’. 2.   L’uso nell’azienda agricola a superficie prativa di fosfato da concimi chimici non è consentito. 3.   L’azienda agricola a superficie prativa elabora un piano di fertilizzazione entro e non oltre il 28 febbraio. Il piano comprende almeno gli elementi elencati all’, paragrafo 4, della decisione di esecuzione (UE) 2020/1073. Il piano di fertilizzazione è aggiornato entro sette giorni dall’introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole presso l’azienda agricola a superficie prativa. 4.   L’azienda agricola a superficie prativa conserva per ogni anno civile un registro di fertilizzazione. Il registro è trasmesso alle autorità competenti entro il 31 marzo dell’anno civile successivo. Il registro di fertilizzazione contiene gli elementi seguenti: a) le superfici coltivate; b) il numero di capi e il tipo di bestiame; c) la produzione di effluente per capo di bestiame; d) il quantitativo di fertilizzanti importato dall’azienda agricola a superficie prativa; e) il quantitativo di effluente consegnato ai contraenti e quindi non impiegato nell’azienda agricola a superficie prativa e il nome di tali contraenti. 5.   Almeno una volta ogni quattro anni l’azienda agricola a superficie prativa effettua un’analisi del tenore di azoto e di fosforo del terreno per ciascuna area uniforme dell’azienda in termini di rotazione delle colture e caratteristiche del terreno. È necessaria come minimo un’analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo. Il piano di fertilizzazione dell’azienda e le misure correttive si applicano sulla base di tale analisi. 6.   In caso di aratura per il rinnovo delle superfici prative, i limiti di applicazione di azoto sono abbassati di 50 kg di azoto per ettaro dopo il 31 maggio di ogni anno civile. In caso di aratura delle superfici prative per la coltivazione di granturco, i limiti di applicazione di azoto per il granturco sono abbassati di 65 kg di azoto per ettaro. 7.   Se la rotazione delle colture comprende leguminose o altri vegetali che fissano l’azoto atmosferico, l’applicazione di fertilizzanti è ridotta di conseguenza. 8.   È vietato applicare effluente nel periodo autunnale prima della semina del prato.
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