Art. 5
Domande di autorizzazione
In vigore dal 30 set 2022
Domande di autorizzazione
1. Gli agricoltori le cui aziende sono a superficie prativa possono presentare alle autorità competenti una domanda di autorizzazione annuale per applicare un quantitativo superiore di effluente di animali allevati a pascolo, compreso quello escreto dagli animali stessi, che corrisponda al quantitativo di effluente per ettaro l’anno contenente:
a)
per il 2022, fino a 230 kg di azoto per ettaro l’anno nelle zone inquinate dai nutrienti e fino a 250 kg di azoto per ettaro l’anno nelle altre zone;
b)
per il 2023, fino a 220 kg di azoto per ettaro l’anno nelle zone inquinate dai nutrienti e fino a 240 kg di azoto per ettaro l’anno nelle altre zone;
c)
per il 2024, fino a 210 kg di azoto per ettaro l’anno nelle zone inquinate dai nutrienti e fino a 230 kg di azoto per ettaro l’anno nelle altre zone;
d)
per il 2025, fino a 190 kg di azoto per ettaro l’anno nelle zone inquinate dai nutrienti e fino a 200 kg di azoto per ettaro l’anno nelle altre zone;
e)
dopo il 31 dicembre 2025, fino a 170 kg di azoto per ettaro l’anno in tutte le zone.
2. Contestualmente alla presentazione della domanda di cui al paragrafo 1, i richiedenti dichiarano per iscritto di soddisfare le condizioni stabilite agli e di accettare che l’applicazione di effluente, così come il piano e il registro di fertilizzazione di cui all’, possano essere sottoposti alle ispezioni di cui all’.
Storico versioni
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