Art. 4

Condizioni generali per la deroga

In vigore dal 30 set 2022
Condizioni generali per la deroga La deroga è concessa alle condizioni indicate di seguito. 1) Al più tardi entro il 1o gennaio 2024, i Paesi Bassi elaborano una nuova designazione e una nuova mappa delle zone inquinate da nitrati e fosforo provenienti da fonti agricole («zone inquinate dai nutrienti») che comprendono tutti i bacini idrografici dei punti di monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali che presentano un inquinamento medio da nitrati o in cui si verificano occasionalmente casi di inquinamento da nitrati, che sono a rischio di inquinamento o con tendenze all’aumento, nonché dei punti di monitoraggio che presentano eutrofizzazione o che sono a rischio di eutrofizzazione. A titolo di misura transitoria e fino all’entrata in vigore della nuova designazione al più tardi il 1o gennaio 2024, nelle zone inquinate dai nutrienti rientreranno le zone con terreni sabbiosi meridionali e centrali e con terreni di tipo «loess», nonché, a decorrere dal 1o gennaio 2023, i bacini idrografici definiti da corpi idrici regionali e risultati zone inadeguate in termini di nutrienti (livello cattivo, scarso e moderato) nell’analisi nazionale della qualità delle acque (2020) (31) effettuata dall’Agenzia per la valutazione ambientale dei Paesi Bassi (PBL). Al 1o gennaio 2024 sono istituite una designazione e una mappa definitive delle zone inquinate dai nutrienti in cui rientrano almeno le zone designate nel 2023 nonché qualsiasi altra zona in cui il contributo dell’agricoltura all’inquinamento da nutrienti è significativo, vale a dire superiore al 19 % del carico totale di nutrienti. Se al 1o gennaio 2024 non sono istituite la designazione e la mappa definitive delle zone inquinate dai nutrienti, si utilizza la designazione prevista nel 7o programma d’azione per i nitrati e nel relativo addendum, che comprende tutte le zone in cui sono necessari alcuni o significativi sforzi per conseguire gli obiettivi di qualità delle acque relativi alle concentrazioni di nitrati e fosforo specificati nella direttiva 91/676/CEE e nel piano di gestione dei bacini idrografici dei Paesi Bassi adottato nel contesto della direttiva 2000/60/CE. 2) I Paesi Bassi tengono monitorato il quantitativo di effluente prodotto e provvedono affinché la produzione di effluente a livello nazionale, sia in termini di azoto che di fosfato, non superi 489,4 milioni di kg di azoto e 150,7 milioni di kg di fosfato (quantitativo prodotto nel 2020) e che, a seguito dell’attuazione delle riforme di cui all’addendum, il quantitativo di effluente prodotto diminuisca gradualmente e nel 2025 non superi 440 milioni di kg di azoto e 135 milioni di kg di fosfato. 3) Dal 1o gennaio 2023 i Paesi Bassi non concedono autorizzazioni per le deroghe di cui all’ della presente decisione all’interno dei siti Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (32) e della direttiva 92/43/CEE e, dal 1o gennaio 2024, nelle zone tampone in prossimità dei siti Natura 2000 specificate nel programma nazionale per le zone rurali nelle quali è superato il carico critico di azoto per i depositi di azoto. 4) Dal 1o gennaio 2023 i Paesi Bassi non concedono autorizzazioni per le deroghe di cui all’ della presente decisione nelle zone di protezione delle acque sotterranee. Laddove le acque sotterranee sono inquinate da nitrati, entro il 1o gennaio 2024 è applicato un pacchetto di misure obbligatorie volte a ridurre il carico di nutrienti nelle zone di protezione delle acque sotterranee. 5) I Paesi Bassi adottano le misure seguenti: a) da gennaio 2023 tutte le aziende agricole elaborano un piano di fertilizzazione annuale prima della stagione vegetativa. Il piano di fertilizzazione descrive la rotazione delle colture sulla superficie aziendale e le applicazioni previste di effluente e di altri fertilizzanti azotati e fosfatici; b) dal 1o gennaio 2024 è istituito un registro elettronico di fertilizzazione che registra l’applicazione di fertilizzanti minerali e la produzione e l’applicazione di effluente nel terreno. Entro il 1o gennaio 2025 tutte le aziende agricole utilizzano il registro elettronico. Le autorità dei Paesi Bassi monitorano e analizzano i tassi di applicazione dei fertilizzanti e forniscono consulenza agli agricoltori sui metodi per ridurre i tassi complessivi di applicazione; c) fasce tampone nei terreni agricoli lungo i corsi d’acqua dove è vietata la fertilizzazione. Tale misura si applica dal 1o gennaio 2023 a tutti i corsi d’acqua nelle parcelle agricole situate nei Paesi Bassi. Le fasce tampone hanno la configurazione seguente: i) fasce tampone di almeno cinque metri di larghezza lungo i ruscelli e i corpi idrici superficiali, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, ecologicamente vulnerabili; ii) fasce tampone di almeno tre metri di larghezza lungo tutti gli altri corsi d’acqua nelle zone agricole, compresi i fossati. Nelle zone con notevoli fossetti di drenaggio e di irrigazione queste larghezze minime possono essere adeguate nel modo seguente: — fascia tampone di tre metri di larghezza lungo i corpi idrici superficiali quali definiti nella direttiva 2000/60/CE laddove la superficie totale a livello di parcella di una fascia tampone di cinque metri di larghezza equivarrebbe a più del 4 % della parcella agricola. Se la superficie totale a livello di parcella di una fascia tampone di tre metri di larghezza lungo i corpi idrici superficiali, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, di larghezza non superiore a 10 metri equivale a più del 4 % della parcella agricola, la fascia tampone può essere ridotta a un metro; — fascia tampone di un metro di larghezza lungo tutti gli altri corsi d’acqua in zone agricole laddove la superficie totale a livello di parcella di una fascia tampone di tre metri di larghezza equivarrebbe a più del 4 % della parcella agricola. Se la superficie totale a livello di parcella di una fascia tampone di un metro di larghezza equivale a più del 4 % della parcella agricola, la fascia tampone può essere ridotta a 0,5 metri; iii) fascia tampone di almeno un metro di larghezza lungo i corsi d’acqua che sono in secca in estate (corsi d’acqua che saranno in secca almeno nel periodo compreso tra il 1o aprile e il 1o ottobre); d) nelle zone inquinate dai nutrienti si applica la condizione seguente: il tasso complessivo di fertilizzazione con concimi organici e chimici è gradualmente ridotto in modo che, a decorrere dal 1o gennaio 2025, i tassi siano inferiori del 20 % rispetto a quelli pubblicati nell’allegato del 7o programma d’azione per i nitrati. Se la revisione prevista delle norme in materia di fertilizzazione fissa valori inferiori, prevalgono questi ultimi. 6) I Paesi Bassi proseguono l’attuazione della strategia rafforzata di applicazione delle norme, muovendo dall’esperienza acquisita con l’attuazione dell’, paragrafo 3, della decisione di esecuzione (UE) 2020/1073. La strategia rafforzata di applicazione delle norme include almeno gli elementi seguenti: a) valutazione continua indipendente dei rischi posti dai casi di frode e individuazione di aree e operatori di trattamento e gestione degli effluenti che presentano un rischio più elevato di non conformità intenzionale alle norme nazionali in materia di effluenti specificate nel regolamento di attuazione della legge sui fertilizzanti (33), nel decreto sull’uso di fertilizzanti (34) e nel decreto sulle attività di gestione ambientale (35), oppure in applicazione dei predetti atti giuridici, per quanto riguarda le aree non coltivate; b) proseguimento dell’applicazione rafforzata delle norme nelle regioni di De Peel, Gelderse Vallei e Twente, individuate come zone ad alto rischio di non conformità intenzionale alle norme nazionali in materia di effluenti; la strategia rafforzata di applicazione delle norme è progressivamente estesa entro la fine del 2025 a tutte le altre regioni se dalla valutazione risulta che queste si trovano in una zona ad alto rischio, tenendo conto dell’esperienza e delle migliori pratiche acquisite; c) attenzione specifica, nell’ambito della strategia di applicazione delle norme, agli operatori ad alto rischio nella catena del valore degli effluenti, compresi gli intermediari e i codigestori in tutte le regioni; d) sistema automatizzato per la rendicontabilità in tempo reale del trasporto di effluente a decorrere dal 1o gennaio 2023; e) prosecuzione del rafforzamento delle capacità di ispezione e di controllo, che deve essere pari almeno al 40 % della capacità necessaria per eseguire ispezioni in loco presso le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni di cui all’, paragrafo 2, compresi i controlli casuali, e maggiore focalizzazione di tali capacità sulle aree a rischio in termini di trattamento e gestione degli effluenti; f) ispezioni individuali di almeno il 5,5 % degli allevamenti suinicoli l’anno.
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