Art. 11

Controlli e ispezioni

In vigore dal 30 set 2022
Controlli e ispezioni 1.   Le autorità competenti effettuano controlli amministrativi di tutte le domande di autorizzazione allo scopo di valutare la conformità alle condizioni stabilite agli . Qualora le condizioni non risultino soddisfatte, le autorità competenti respingono la domanda e informano il richiedente dei motivi della decisione. Almeno il 5 % delle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni è sottoposto a controlli amministrativi da parte delle autorità competenti in relazione all’uso del terreno, al numero dei capi di bestiame e alla produzione di effluente. 2.   Le autorità competenti istituiscono un programma di ispezioni in loco presso le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni, basato sull’analisi dei rischi e con frequenza appropriata. Il programma tiene conto dei risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e dei controlli casuali a carattere generale nel quadro della normativa che recepisce la direttiva 91/676/CEE, nonché di qualsiasi altra informazione che possa indicare la non conformità alle condizioni di cui agli della presente decisione. Almeno il 5 % delle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni è sottoposto a ispezioni in loco per verificare la conformità alle condizioni di cui agli . Tali ispezioni sono integrate dalle ispezioni e dai controlli di cui all’, paragrafo 6. 3.   Qualora si accerti che un’azienda agricola a superficie prativa interessata da un’autorizzazione non abbia soddisfatto in un qualsiasi anno le condizioni di cui agli , il titolare dell’autorizzazione è sanzionato conformemente alla normativa nazionale e non ha diritto a beneficiare dell’autorizzazione l’anno successivo. 4.   Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare la conformità alle condizioni per la concessione di un’autorizzazione a norma della presente decisione.
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