Art. 7

Durata delle limitazioni

In vigore dal 15 dic 2021
Durata delle limitazioni 1.   Le limitazioni di cui agli continuano ad applicarsi finché i motivi che le giustificano restano validi. 2.   Quando i motivi di una limitazione di cui agli non sono più validi, la Commissione: a) revoca la restrizione; b) informa l’interessato dei principali motivi della limitazione; c) informa l’interessato della modalità per proporre in qualsiasi momento reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o per proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
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