Art. 9
Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati della Commissione
In vigore dal 15 dic 2021
Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati della Commissione
1. Il responsabile della protezione dei dati della Commissione è informato senza indebito ritardo ogniqualvolta i diritti degli interessati sono limitati a norma della presente decisione. Su richiesta, al responsabile della protezione dei dati è garantito l’accesso alla registrazione e a tutti i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base.
2. Il responsabile della protezione dei dati può chiedere un riesame della limitazione ed è informato dell’esito del riesame richiesto.
3. La Commissione documenta il coinvolgimento del responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta i diritti degli interessati sono limitati a norma della presente decisione.
Storico versioni
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