Art. 8

Garanzie e periodi di conservazione

In vigore dal 15 dic 2021
Garanzie e periodi di conservazione 1.   La Commissione riesamina l’applicazione delle limitazioni di cui agli sei mesi dopo la loro adozione e all’atto della chiusura della singola operazione di sicurezza informatica. Successivamente la Commissione riesaminerà e valuterà su base annuale la necessità di mantenere eventuali limitazioni. Il riesame comprende una valutazione della necessità e proporzionalità della limitazione tenendo conto degli elementi pertinenti di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725. 2.   La Commissione ha adottato misure tecniche e organizzative per evitare qualsiasi distruzione, perdita, modifica, comunicazione non autorizzata dei dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati o l’accesso agli stessi, di origine accidentale o illegale, quali la gestione dei diritti di accesso, la politica di backup e qualsiasi altra misura in linea con la decisione (UE/Euratom) 2017/46. 3.   La Commissione registra i periodi di conservazione applicabili in linea con l’elenco comune di conservazione a livello di Commissione e mette a disposizione degli interessati, nell’informativa sulla protezione dei dati, i pertinenti periodi di conservazione per tali attività di trattamento.
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