Art. 3

Comunicazione di informazioni agli interessati

In vigore dal 15 dic 2021
Comunicazione di informazioni agli interessati 1.   La Commissione pubblica sul suo sito web un’informativa sulla protezione dei dati con la quale rende note a tutti gli interessati le sue attività che comportano il trattamento dei loro dati personali ai fini dell’adempimento dei suoi compiti a norma della decisione (UE, Euratom) 2017/46, compresa una descrizione delle categorie di dati personali in questione. La Commissione provvede affinché gli interessati siano informati individualmente secondo modalità adeguate, laddove ciò sia possibile senza compromettere la sicurezza informatica. 2.   Allorché limita, in tutto o in parte, la comunicazione di informazioni agli interessati i cui dati sono trattati ai fini dell’adempimento dei suoi compiti a norma della decisione (UE, Euratom) 2017/46, la Commissione registra i motivi della limitazione e conserva la registrazione in un registro conformemente all’ della presente decisione.
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