Art. 4

Diritto di accesso dell’interessato, diritto alla cancellazione e diritto di limitazione del trattamento dei dati

In vigore dal 15 dic 2021
Diritto di accesso dell’interessato, diritto alla cancellazione e diritto di limitazione del trattamento dei dati 1.   Allorché limita, in tutto o in parte, il diritto di accesso ai dati personali da parte dell’interessato, il diritto alla cancellazione o il diritto di limitazione del trattamento dei dati, di cui agli articoli 17, 19 e 20 del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione, nel rispondere alla richiesta di accesso, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati, informa l’interessato: a) della limitazione applicata e dei principali motivi della stessa; b) delle modalità per proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. 2.   La Commissione può rinviare, omettere o negare la comunicazione delle informazioni sui motivi di una limitazione di cui al paragrafo 1 per il tempo in cui tale comunicazione pregiudichi la finalità della limitazione stessa. 3.   La Commissione registra i motivi della limitazione e conserva la registrazione in un registro conformemente all’. 4.   Qualora il diritto di accesso sia limitato, in tutto o in parte, l’interessato può esercitare il diritto di accesso contattando il Garante europeo della protezione dei dati, conformemente all’articolo 25, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) 2018/1725.
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