Art. 4
Diritto di accesso dell’interessato, diritto alla cancellazione e diritto di limitazione del trattamento dei dati
In vigore dal 15 dic 2021
Diritto di accesso dell’interessato, diritto alla cancellazione e diritto di limitazione del trattamento dei dati
1. Allorché limita, in tutto o in parte, il diritto di accesso ai dati personali da parte dell’interessato, il diritto alla cancellazione o il diritto di limitazione del trattamento dei dati, di cui agli articoli 17, 19 e 20 del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione, nel rispondere alla richiesta di accesso, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati, informa l’interessato:
a)
della limitazione applicata e dei principali motivi della stessa;
b)
delle modalità per proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
2. La Commissione può rinviare, omettere o negare la comunicazione delle informazioni sui motivi di una limitazione di cui al paragrafo 1 per il tempo in cui tale comunicazione pregiudichi la finalità della limitazione stessa.
3. La Commissione registra i motivi della limitazione e conserva la registrazione in un registro conformemente all’.
4. Qualora il diritto di accesso sia limitato, in tutto o in parte, l’interessato può esercitare il diritto di accesso contattando il Garante europeo della protezione dei dati, conformemente all’articolo 25, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) 2018/1725.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2021:2243:oj#art-4