Art. 6

Registrazione delle limitazioni

In vigore dal 15 dic 2021
Registrazione delle limitazioni 1.   La Commissione registra i motivi di qualsiasi limitazione applicata ai sensi della presente decisione, compresi un riferimento ai motivi giuridici della limitazione e una valutazione della sua necessità e proporzionalità, tenendo conto degli elementi pertinenti di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725. 2.   La registrazione indica in che modo l’esercizio di un diritto da parte dell’interessato comprometterebbe la finalità della fornitura di operazioni e servizi di sicurezza informatica alla Commissione in linea con la decisione (UE, Euratom) 2017/46, o delle limitazioni applicate ai sensi dell’, paragrafi 2 o 3, della presente decisione, o lederebbe i diritti e le libertà di altri interessati. 3.   La Commissione conserva in un registro tali registrazioni e tutti i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base. Essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati, su richiesta.
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