Art. 7
Durata delle limitazioni
In vigore dal 15 dic 2021
Durata delle limitazioni
1. Le limitazioni di cui agli continuano ad applicarsi finché i motivi che le giustificano restano validi.
2. Quando i motivi di una limitazione di cui agli non sono più validi, la Commissione:
a)
revoca la restrizione;
b)
informa l’interessato dei principali motivi della limitazione;
c)
informa l’interessato della modalità per proporre in qualsiasi momento reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o per proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Storico versioni
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