Art. 21

Soppressione dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare e misure transitorie

In vigore dal 12 feb 2021
Soppressione dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare e misure transitorie 1.   L’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare cesserà di esistere a partire dal 1° aprile 2021 e successivamente sarà soppressa conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 58/2003 nonché ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. 2.   Il personale dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare è trasferito conformemente all’, paragrafi da 2 a 7, all’, paragrafi da 2 a 5, e all’. Tale personale ha diritto al telelavoro a tempo pieno presso il proprio luogo di residenza dal 1° aprile 2021 al 30 settembre 2021. Il personale che rifiuta di trasferirsi presso l’agenzia istituita dalla presente decisione e continua a svolgere i propri compiti ripresi da tale agenzia al fine di rispettare il periodo di preavviso di cui all’articolo 47 del RAA, ha diritto al telelavoro a tempo pieno presso il luogo di residenza dal 1° aprile 2021 fino alla fine del periodo di preavviso. 3.   Nonostante l’, paragrafo 1, l’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale subentra all’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare in tutte le attività di supporto non collegate a un programma specifico. 4.   L’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI e l’Agenzia esecutiva europea per la ricerca subentrano in relazione a tutte le attività e passività connesse alle attività che riprendono dall’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare nonché a tutte le attività e passività connesse alle attività di supporto di cui al paragrafo 3. 5.   I due liquidatori nominati dalla Commissione conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 58/2003 verificano e confermano che tutte le attività dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare siano terminate o riprese e che tutte le attività e passività residue siano state trasferite all’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, all’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI e all’Agenzia esecutiva europea per la ricerca. I liquidatori stabiliscono il risultato netto dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare dopo la liquidazione. Successivamente ne constatano la soppressione.
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Soppressione dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare e misure transitorie (Art. 21 Decisione (UE) 2021/173) — Testo vigente | Portale Normativo