Art. 20

Trasferimento di funzionari comandati, agenti contrattuali e agenti temporanei dalla Commissione alle agenzie

In vigore dal 12 feb 2021
Trasferimento di funzionari comandati, agenti contrattuali e agenti temporanei dalla Commissione alle agenzie 1.   In caso di trasferimento di attività relative a parti residue dalla Commissione a un’agenzia a norma dell’, la Commissione può offrire ai suoi funzionari i cui compiti sono trasferiti all’agenzia istituita dalla presente decisione la possibilità di essere comandati nell’interesse del servizio, nell’ambito dei rispettivi tipi di posto, al posto di responsabilità presso tale agenzia, conformemente all’articolo 38 dello statuto dei funzionari. 2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo si applicano i paragrafi da 3 a 5 dell’. 3.   In caso di trasferimento di attività relative a parti residue dalla Commissione a un’agenzia a norma dell’, l’agenzia istituita dalla presente decisione offre agli agenti contrattuali della Commissione, senza pubblicazione e procedura di selezione, la possibilità di concludere un nuovo contratto ai sensi dell’articolo 3 bis del RAA nello stesso gruppo di funzioni al fine di garantire la continuità dei compiti qualora: a) i loro compiti siano trasferiti dalla Commissione all’agenzia istituita dalla presente decisione in virtù della presente decisione; b) tali agenti abbiano espletato l’intera procedura di selezione per gli agenti contrattuali organizzata dall’Ufficio europeo di selezione del personale o condotta sotto la responsabilità di quest’ultimo. 4.   Le condizioni di impiego del personale di cui al paragrafo 3 sono determinate conformemente alle norme appropriate applicate dall’agenzia istituita dalla presente decisione. L’accettazione di un nuovo contratto a norma del paragrafo 3 pone fine al contratto con la Commissione e determina l’inizio di un nuovo periodo di prova. 5.   Se un membro del personale di cui al paragrafo 3 rifiuta il contratto dell’agenzia istituita dalla presente decisione, la Commissione può risolvere il suo contratto a norma dell’articolo 47 del RAA. 6.   In caso di trasferimento di attività relative a parti residue dalla Commissione a un’agenzia ai sensi dell’, l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI offre agli agenti temporanei assunti presso la Commissione ai sensi della decisione del collegio del 10 aprile 2019  (68), in qualità di gestori di programmi nel contesto del progetto pilota potenziato del Consiglio europeo per l’innovazione, la possibilità, senza pubblicazione e procedura di selezione, di concludere contratti ai sensi dell’, lettera f), del RAA nello stesso gruppo di funzioni e con lo stesso grado, al fine di garantire la continuità dei compiti nei casi in cui, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 53, secondo comma, del RAA: a) i loro compiti siano trasferiti dalla Commissione all’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI; b) i posti in questione possano essere coperti dal bilancio dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI. 7.   Le condizioni di impiego degli agenti temporanei di cui al paragrafo 6 sono determinate conformemente alle norme appropriate applicate dall’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI. L’accettazione di un nuovo contratto a norma del paragrafo 6 pone fine al contratto con la Commissione e determina l’inizio di un nuovo periodo di prova. 8.   Se un membro del personale di cui al paragrafo 6 rifiuta il contratto dell’agenzia istituita dalla presente decisione, la Commissione può risolvere il suo contratto a norma dell’articolo 47 del RAA.
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Trasferimento di funzionari comandati, agenti contrattuali e agenti temporanei dalla Commissione alle agenzie (Art. 20 Decisione (UE) 2021/173) — Testo vigente | Portale Normativo