Art. 18
Trasferimento tra agenzie di agenti temporanei ai sensi dell’articolo 2, lettera f), del RAA e di agenti contrattuali ai sensi dell’articolo 3 bis del RAA
In vigore dal 12 feb 2021
Trasferimento tra agenzie di agenti temporanei ai sensi dell’, lettera f), del RAA e di agenti contrattuali ai sensi dell’articolo 3 bis del RAA
1. Qualora un’agenzia succeda a un’agenzia precedente e la sostituisca a norma dell’, i contratti degli agenti temporanei di cui all’, lettera f), del RAA e i contratti degli agenti contrattuali di cui all’articolo 3 bis del RAA continuano a sussistere presso l’agenzia istituita dalla presente decisione senza modifiche.
2. In caso di trasferimento di attività relative a parti residue tra le agenzie e tra la Commissione e le agenzie a norma dell’, gli agenti temporanei di cui all’, lettera f), del RAA e gli agenti contrattuali di cui all’articolo 3 bis del RAA, alle dipendenze dell’agenzia che ha cessato di esistere e che sono stati riconosciuti come incaricati di svolgere compiti connessi all’attuazione di programmi ripresi dall’agenzia istituita dalla presente decisione cui sono stati attribuiti i loro compiti, sono trasferiti a quest’ultima agenzia.
3. Il personale di cui al paragrafo 2 è trasferito all’agenzia istituita dalla presente decisione senza alcuna modifica dei relativi contratti. Il cambio di agenzia non è considerato una nuova entrata in servizio e la continuità della carriera è assicurata sotto tutti gli aspetti.
4. Il personale di cui al paragrafo 2 è invitato a decidere, entro 15 giorni lavorativi dalla notifica ufficiale del trasferimento, se desidera essere trasferito all’agenzia istituita dalla presente decisione per continuare a svolgere i compiti connessi all’attuazione del programma ripreso da detta agenzia. Se un membro del personale interessato esprime il proprio rifiuto per iscritto entro tale termine, il suo contratto è risolto dall’agenzia secondo le condizioni di cui all’articolo 47 del RAA.
5. Per quanto concerne il personale dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare, il periodo di cui al paragrafo 4 è di due mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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