Art. 17

Trasferimento di funzionari comandati tra agenzie

In vigore dal 12 feb 2021
Trasferimento di funzionari comandati tra agenzie 1.   Qualora un’agenzia succeda a un’agenzia precedente e la sostituisca a norma dell’, i funzionari della Commissione comandati nell’interesse del servizio presso l’agenzia che ha cessato di esistere continuano a essere comandati nell’interesse del servizio al posto di responsabilità corrispondente presso l’agenzia che ne riprende i compiti, conformemente all’articolo 38 dello statuto dei funzionari. 2.   In caso di trasferimento di attività relative a parti residue tra agenzie a norma dell’, i funzionari comandati presso l’agenzia che ha cessato di esistere e i cui compiti sono ripresi da un’agenzia istituita dalla presente decisione sono comandati nell’interesse del servizio al posto di responsabilità corrispondente presso l’agenzia istituita dalla presente decisione conformemente all’articolo 37, lettera a), e all’articolo 38 dello statuto dei funzionari. Il funzionario è sentito a norma dell’articolo 38, lettera a), dello statuto dei funzionari. 3.   L’agenzia istituita dalla presente decisione accetta il comando senza pubblicazione e procedura di selezione. 4.   Al funzionario interessato è offerto un contratto ai sensi dell’, lettera a), del RAA. 5.   Nei limiti dei posti disponibili nella tabella dell’organico dell’agenzia istituita dalla presente decisione, quest’ultima propone il contratto di cui al paragrafo 4 secondo lo stesso grado, lo stesso scatto e la stessa anzianità nel grado e nello scatto detenuti dal funzionario presso la Commissione. Tale contratto è modificato, se necessario, per tener conto di eventuali cambiamenti nella carriera del funzionario all’interno della Commissione. 6.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, in circostanze eccezionali, quando il trasferimento di compiti ai sensi degli comporterebbe il comando di due o più funzionari presso lo stesso posto di responsabilità corrispondente in seno all’agenzia istituita dalla presente decisione, la Commissione, su proposta della direzione generale di riferimento oppure, qualora vi siano più direzioni generali di riferimento, la principale direzione generale di riferimento di tale agenzia, decide quale funzionario di cui ai paragrafi 1 e 2 deve essere comandato presso l’agenzia in questione. La Commissione può porre fine al comando di altri funzionari interessati. 7.   Il direttore dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare è reintegrato presso la Commissione.
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Trasferimento di funzionari comandati tra agenzie (Art. 17 Decisione (UE) 2021/173) — Testo vigente | Portale Normativo