Art. 16

Trasferimento di attività relative a parti residue tra le agenzie e tra la Commissione e le agenzie

In vigore dal 12 feb 2021
Trasferimento di attività relative a parti residue tra le agenzie e tra la Commissione e le agenzie 1.   Qualora attività relative a parti residue siano trasferite tra agenzie o dalla Commissione a un’agenzia a norma dell’, l’agenzia istituita dalla presente decisione subentra automaticamente in tutti i fascicoli e in tutti gli impegni giuridici, in virtù della presente decisione. Tale agenzia è surrogata in tutti i diritti e obblighi corrispondenti. 2.   Laddove i programmi dell’Unione siano delegati dalla Commissione a un’agenzia istituita dalla presente decisione a norma dell’, la Commissione mantiene i seguenti diritti: a) approvare il certificato sulla metodologia; b) svolgere controlli, riesami o audit; c) effettuare valutazioni intermedie e finali dell’impatto dell’azione rispetto agli obiettivi dei programmi; d) mettere a disposizione di altre istituzioni, di altri organi e di altri organismi dell’Unione, nonché degli Stati membri o dei paesi associati, informazioni sui risultati; e) utilizzare materiali, documenti o informazioni dei beneficiari conformemente alle disposizioni della convenzione di sovvenzione; f) effettuare compensazioni conformemente all’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento finanziario; g) adottare una decisione esecutiva in relazione ai crediti dell’agenzia, ai sensi dell’articolo 299 del trattato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2021:173:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Trasferimento di attività relative a parti residue tra le agenzie e tra la Commissione e le agenzie (Art. 16 Decisione (UE) 2021/173) — Testo vigente | Portale Normativo