Art. 22
Periodo transitorio per l’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale
In vigore dal 12 feb 2021
Periodo transitorio per l’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale
1. La Commissione gestisce l’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale finché l’agenzia non disporrà della capacità operativa per l’esecuzione del proprio bilancio.
2. Ai fini del paragrafo 1, il direttore generale della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare svolge il ruolo di direttore ad interim ed esercita tutte le funzioni assegnate al direttore.
Storico versioni
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