Art. 22

Periodo transitorio per l’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale

In vigore dal 12 feb 2021
Periodo transitorio per l’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale 1.   La Commissione gestisce l’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale finché l’agenzia non disporrà della capacità operativa per l’esecuzione del proprio bilancio. 2.   Ai fini del paragrafo 1, il direttore generale della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare svolge il ruolo di direttore ad interim ed esercita tutte le funzioni assegnate al direttore.
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Periodo transitorio per l’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale (Art. 22 Decisione (UE) 2021/173) — Testo vigente | Portale Normativo