Art. 23
Data della mobilità del personale
In vigore dal 12 feb 2021
Data della mobilità del personale
1. Il personale di cui agli articoli da 17 a 21 è trasferito all’agenzia corrispondente con effetto a decorrere dal 1° aprile 2021.
2. Ai fini del rispetto del periodo di preavviso di cui all’articolo 47 del RAA, gli agenti contrattuali e gli agenti temporanei di cui agli che rifiutano di trasferirsi presso l’agenzia corrispondente istituita dalla presente decisione sono trasferiti presso tale agenzia e continuano a svolgere i loro compiti fino alla fine del periodo di preavviso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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