Art. 23

Data della mobilità del personale

In vigore dal 12 feb 2021
Data della mobilità del personale 1.   Il personale di cui agli articoli da 17 a 21 è trasferito all’agenzia corrispondente con effetto a decorrere dal 1° aprile 2021. 2.   Ai fini del rispetto del periodo di preavviso di cui all’articolo 47 del RAA, gli agenti contrattuali e gli agenti temporanei di cui agli che rifiutano di trasferirsi presso l’agenzia corrispondente istituita dalla presente decisione sono trasferiti presso tale agenzia e continuano a svolgere i loro compiti fino alla fine del periodo di preavviso.
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Data della mobilità del personale (Art. 23 Decisione (UE) 2021/173) — Testo vigente | Portale Normativo