Art. 23 · Data della mobilità del personale

Art. 23

Data della mobilità del personale

In vigore dal 12 feb 2021
Data della mobilità del personale 1.   Il personale di cui agli articoli da 17 a 21 è trasferito all’agenzia corrispondente con effetto a decorrere dal 1° aprile 2021. 2.   Ai fini del rispetto del periodo di preavviso di cui all’articolo 47 del RAA, gli agenti contrattuali e gli agenti temporanei di cui agli che rifiutano di trasferirsi presso l’agenzia corrispondente istituita dalla presente decisione sono trasferiti presso tale agenzia e continuano a svolgere i loro compiti fino alla fine del periodo di preavviso.
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