Art. 6

Condizioni generali di rilascio dell’autorizzazione

In vigore dal 17 dic 2020
Condizioni generali di rilascio dell’autorizzazione Ai fini dell’, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’, paragrafo 1, lettera b), punto ii), un’autorizzazione può essere concessa ai richiedenti che: a) soddisfano i seguenti criteri di stabilimento: i) sono stabiliti in Irlanda del Nord o dispongono di una sede di attività fissa in Irlanda del Nord — con presenza permanente di risorse umane e tecniche; e — a partire dalla quale le merci sono vendute ai consumatori finali o messe a disposizione di questi ultimi per uso finale; e — in cui i registri e le informazioni doganali, commerciali e relativi ai trasporti sono disponibili o accessibili in Irlanda del Nord, e ii) se non sono stabiliti in Irlanda del Nord, le loro operazioni doganali sono effettuate nel Regno Unito ed essi dispongono di un rappresentante doganale indiretto in Irlanda del Nord; b) si impegnano a trasportare merci in Irlanda del Nord unicamente per la vendita a consumatori finali o per l’uso finale da parte di questi ultimi, anche nel caso in cui tali merci abbiano subito una trasformazione non commerciale a norma dell’ prima della vendita ai consumatori finali o dell’uso finale da parte di questi ultimi; e, nel caso di una vendita a consumatori finali in Irlanda del Nord, si impegnano a garantire che la vendita abbia luogo a partire da uno o più punti vendita fisici in Irlanda del Nord dai quali vengono effettuate vendite fisiche dirette ai consumatori finali.
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