Art. 2

Trasformazioni non commerciali

In vigore dal 17 dic 2020
Trasformazioni non commerciali Si considera che la merce non subisca trasformazioni commerciali se: a) la persona che presenta una dichiarazione di immissione in libera pratica per tale merce o per conto della quale tale dichiarazione è presentata («importatore») ha realizzato un fatturato annuo complessivo inferiore a 500 000 GBP nell’ultimo esercizio finanziario completo; oppure b) la trasformazione è effettuata in Irlanda del Nord e ha come unico scopo: i) la vendita di prodotti alimentari a un consumatore finale nel Regno Unito; ii) la costruzione, quando le merci trasformate costituiscono una parte permanente di una struttura che è costruita e collocata in Irlanda del Nord dall’importatore; iii) la fornitura diretta al destinatario di servizi sanitari o servizi di assistenza da parte dell’importatore in Irlanda del Nord; iv) attività non lucrative in Irlanda del Nord, nell’ambito delle quali l’importatore non vende successivamente la merce trasformata; oppure v) l’uso finale di mangimi in stabilimenti situati in Irlanda del Nord da parte dell’importatore.
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Trasformazioni non commerciali (Art. 2 Decisione (UE) 2021/12) — Testo vigente | Portale Normativo