Art. 4

Determinazione dei dazi applicabili

In vigore dal 17 dic 2020
Determinazione dei dazi applicabili Ai fini dell’, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell’, paragrafo 1, lettera b), si applicano le seguenti norme: a) il dazio dovuto per la merce a norma della tariffa doganale comune dell’Unione è determinato conformemente alle disposizioni stabilite nella normativa doganale dell’Unione; b) il dazio dovuto per la merce a norma della tariffa doganale del Regno Unito è determinato conformemente alle disposizioni stabilite nella normativa doganale del Regno Unito.
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Determinazione dei dazi applicabili (Art. 4 Decisione (UE) 2021/12) — Testo vigente | Portale Normativo