Art. 4
Determinazione dei dazi applicabili
In vigore dal 17 dic 2020
Determinazione dei dazi applicabili
Ai fini dell’, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell’, paragrafo 1, lettera b), si applicano le seguenti norme:
a)
il dazio dovuto per la merce a norma della tariffa doganale comune dell’Unione è determinato conformemente alle disposizioni stabilite nella normativa doganale dell’Unione;
b)
il dazio dovuto per la merce a norma della tariffa doganale del Regno Unito è determinato conformemente alle disposizioni stabilite nella normativa doganale del Regno Unito.
Storico versioni
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