Art. 3
Criteri per considerare che le merci non sono a rischio di essere successivamente trasferite nell’Unione
In vigore dal 17 dic 2020
Criteri per considerare che le merci non sono a rischio di essere successivamente trasferite nell’Unione
1. Una merce non è considerata a rischio di essere successivamente trasferita nell’Unione se si ritiene che non subirà trasformazioni commerciali a norma dell’ e se:
a)
nel caso di merci trasportate direttamente in Irlanda del Nord da un’altra parte del Regno Unito,
i)
il dazio dovuto a norma della tariffa doganale comune dell’Unione è pari a zero; oppure
ii)
l’importatore è stato autorizzato, a norma degli articoli da 5 a 7 della presente decisione, a trasportare tale merce in Irlanda del Nord per la vendita a consumatori finali o l’uso finale da parte di questi ultimi situati nel Regno Unito, anche nel caso in cui tale merce abbia subito una trasformazione non commerciale a norma dell’ prima della vendita ai consumatori finali o dell’uso finale da parte di questi ultimi;
b)
nel caso di merci trasportate direttamente in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova né nell’Unione né in un’altra parte del Regno Unito,
i)
il dazio dovuto a norma della tariffa doganale comune dell’Unione è pari o inferiore al dazio dovuto in base alla tariffa doganale del Regno Unito; oppure
ii)
l’importatore è stato autorizzato, a norma degli articoli da 5 a 7 della presente decisione, a trasportare tale merce in Irlanda del Nord per la vendita a consumatori finali o per l’uso finale da parte di questi ultimi situati in Irlanda del Nord (anche nel caso in cui la merce ha subito una trasformazione non commerciale a norma dell’ prima della vendita ai consumatori finali o prima dell’uso finale da parte di questi ultimi) e la differenza tra il dazio dovuto a norma della tariffa doganale comune dell’Unione e quello dovuto a norma della tariffa doganale del Regno Unito è inferiore al 3 % del valore in dogana della merce.
2. Il paragrafo 1, lettera a), punto ii), e il paragrafo 1, lettera b), punto ii), non si applicano alle merci oggetto di misure di difesa commerciale adottate dall’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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