Art. 2
Trasformazioni non commerciali
In vigore dal 17 dic 2020
Trasformazioni non commerciali
Si considera che la merce non subisca trasformazioni commerciali se:
a)
la persona che presenta una dichiarazione di immissione in libera pratica per tale merce o per conto della quale tale dichiarazione è presentata («importatore») ha realizzato un fatturato annuo complessivo inferiore a 500 000 GBP nell’ultimo esercizio finanziario completo; oppure
b)
la trasformazione è effettuata in Irlanda del Nord e ha come unico scopo:
i)
la vendita di prodotti alimentari a un consumatore finale nel Regno Unito;
ii)
la costruzione, quando le merci trasformate costituiscono una parte permanente di una struttura che è costruita e collocata in Irlanda del Nord dall’importatore;
iii)
la fornitura diretta al destinatario di servizi sanitari o servizi di assistenza da parte dell’importatore in Irlanda del Nord;
iv)
attività non lucrative in Irlanda del Nord, nell’ambito delle quali l’importatore non vende successivamente la merce trasformata; oppure
v)
l’uso finale di mangimi in stabilimenti situati in Irlanda del Nord da parte dell’importatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2021:12:oj#art-2