Art. 7
Condizioni specifiche di rilascio dell’autorizzazione
In vigore dal 17 dic 2020
Condizioni specifiche di rilascio dell’autorizzazione
1. Ai fini dell’, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’, paragrafo 1, lettera b), punto ii), l’autorizzazione a trasportare merci in Irlanda del Nord è concessa solo ai richiedenti che soddisfano le condizioni di cui all’ e le seguenti condizioni:
a)
il richiedente attesta che dichiarerà per l’immissione in libera pratica le merci trasportate in Irlanda del Nord a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), punto ii), o dell’, paragrafo 1, lettera b), punto ii);
b)
il richiedente non ha commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e non ha commesso reati gravi in relazione alla loro attività economica;
c)
con riguardo alle merci da dichiarare come non a rischio, il richiedente dimostra di avere un alto livello di controllo sulle loro operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti che consenta adeguati controlli e la produzione di prove a sostegno dell’impegno di cui all’, lettera b).
2. Le autorizzazioni sono concesse solo se l’autorità doganale ritiene di essere in grado di svolgere controlli senza oneri amministrativi sproporzionati, compreso il controllo di eventuali prove del fatto che le merci sono state vendute ai consumatori finali o sono state oggetto di uso finale da parte di questi ultimi.
3. Nel periodo che termina due mesi dopo l’entrata in vigore della presente decisione, un’autorizzazione può essere concessa su base provvisoria se il richiedente ha presentato una domanda completa, soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e dichiara di soddisfare le altre condizioni per l’autorizzazione. La durata dell’autorizzazione provvisoria è limitata a quattro mesi, al termine dei quali deve essere stata concessa un’autorizzazione permanente affinché l’operatore possa rimanere autorizzato.
Storico versioni
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