Art. 9
Riesame e cessazione
In vigore dal 17 dic 2020
Riesame e cessazione
Se una delle parti ritiene che si verifichino una significativa deviazione degli scambi, frode o altre attività illecite, essa ne informa l’altra parte in sede di comitato misto entro il 1o agosto 2023 e le parti si adoperano per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Se le parti non trovano una soluzione reciprocamente soddisfacente, l’, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l’, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 5 a 8 della presente decisione cessano di applicarsi a decorrere dal 1o agosto 2024, a meno che il comitato misto non decida prima del 1o aprile 2024 di continuare ad applicarli.
Se l’, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l’, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 5 a 8 della presente decisione cessano di applicarsi conformemente al primo comma, il comitato misto modifica la presente decisione entro il 1o agosto 2024 per rendere applicabili opportune disposizioni alternative a decorrere dal 1o agosto 2024, tenendo conto delle circostanze specifiche dell’Irlanda del Nord e nel pieno rispetto della posizione dell’Irlanda del Nord in quanto parte integrante del territorio doganale del Regno Unito.
Storico versioni
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