Art. 6

Cessazione o sospensione della partecipazione di uno Stato terzo a un progetto PESCO

In vigore dal 5 nov 2020
Cessazione o sospensione della partecipazione di uno Stato terzo a un progetto PESCO 1.   Se lo Stato terzo che partecipa a un progetto PESCO ha comunicato ai membri del progetto la decisione di cessare la sua partecipazione, tale cessazione prende effetto una volta che i membri del progetto e lo Stato terzo hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di cessazione. Qualora la partecipazione di uno Stato terzo a un progetto PESCO cessi, il coordinatore o i coordinatori del progetto, con il sostegno del segretariato della PESCO, ne informano opportunamente il Consiglio e l’alto rappresentante. 2.   I membri del progetto possono decidere, nel corso o al di fuori del riesame periodico di cui all’, che la partecipazione di uno Stato terzo a un progetto sia riesaminata. In tal caso, lo Stato terzo è informato dal coordinatore o dai coordinatori del progetto. Qualora i membri del progetto decidano di sospendere la partecipazione di uno Stato terzo a un progetto PESCO, il coordinatore o i coordinatori del progetto, con il sostegno del segretariato della PESCO, notificano opportunamente il Consiglio e l’alto rappresentante. Sulla base di tale notifica e a seguito di un parere del comitato politico e di sicurezza, il Consiglio può decidere, ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 6, TUE e dell’, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315, di cessare la partecipazione dello Stato terzo al progetto. 3.   Se uno o più Stati membri ritengono che la partecipazione di uno Stato terzo a un progetto PESCO non rispetti più le condizioni generali di cui all’ della presente decisione, possono sottoporre la questione al Consiglio. In tal caso si tengono consultazioni tra gli Stati membri interessati, in particolare i membri del progetto e lo Stato o gli Stati membri che hanno sottoposto la questione, facilitate dall’alto rappresentante. Nel quadro di tali consultazioni, durante le quali possono essere sentite anche le opinioni dello Stato terzo, lo Stato o gli Stati membri che hanno sottoposto la questione al Consiglio forniscono per iscritto all’alto rappresentante tutte le informazioni necessarie, motivando le ragioni della questione sottoposta, e indicano all’alto rappresentante le misure che potrebbero essere adottate per ovviare alla questione. L’alto rappresentante e gli Stati membri interessati esaminano congiuntamente la questione e cercano soluzioni adeguate entro un termine di due mesi. Se, a seguito del completamento delle consultazioni, lo Stato o gli Stati membri che hanno sottoposto la questione al Consiglio ritengono ancora che la partecipazione dello Stato terzo al progetto PESCO non soddisfi più le condizioni di cui all’ della presente decisione, possono chiedere al Consiglio di esaminare la questione. In tal caso, gli Stati membri interessati forniscono al Consiglio tutte le informazioni pertinenti. Su tale base, il Consiglio, deliberando conformemente all’articolo 46, paragrafo 6, TUE, discute e decide in merito al proseguimento della partecipazione dello Stato terzo. 4.   Gli accordi amministrativi di cui all’, paragrafo 6, stabiliscono le condizioni alle quali uno Stato terzo può cessare la sua partecipazione a un progetto PESCO e le condizioni alle quali i membri del progetto possono decidere di sospendere la partecipazione di uno Stato terzo a un progetto PESCO. Tali accordi definiscono, in particolare, i diritti e gli obblighi, rispettivamente, dei membri del progetto e dello Stato terzo la cui partecipazione cessa per iniziativa dello Stato terzo stesso o del Consiglio oppure è sospesa dai membri del progetto, anche per quanto concerne gli aspetti finanziari di tale cessazione o sospensione, le imposte, la proprietà intellettuale e altri elementi pertinenti per la cessazione o la sospensione.
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Cessazione o sospensione della partecipazione di uno Stato terzo a un progetto PESCO (Art. 6 Decisione (UE) 2020/1639) — Testo vigente | Portale Normativo