Art. 2
Procedura di invito
In vigore dal 5 nov 2020
Procedura di invito
1. Uno Stato terzo può presentare al coordinatore o ai coordinatori di un progetto PESCO la richiesta di partecipare a tale progetto. La richiesta contiene informazioni sufficientemente dettagliate riguardanti i motivi della partecipazione al progetto, nonché la portata e la forma della partecipazione proposta, se del caso a fasi del progetto, e dimostra il soddisfacimento delle condizioni generali di cui all’.
2. Una volta ricevuta la richiesta, gli Stati membri partecipanti che prendono parte al progetto («membri del progetto») valutano, sulla base delle informazioni fornite dal suddetto Stato terzo, se quest’ultimo soddisfa le condizioni generali di cui all’.
3. Se i membri del progetto concordano all’unanimità:
a)
di voler invitare lo Stato terzo che ha presentato la richiesta a partecipare al progetto,
b)
sulla portata, la forma e, se del caso, le pertinenti fasi della partecipazione di tale Stato terzo, e
c)
che lo Stato terzo soddisfa le condizioni generali di cui all’,
il coordinatore o i coordinatori del progetto, con il sostegno del segretariato della PESCO, inviano opportunamente una notifica al Consiglio e all’alto rappresentante. La notifica include anche la richiesta presentata dallo Stato terzo.
4. Sulla base della notifica di cui al paragrafo 3 del presente articolo, che comprende la portata, la forma e, se del caso, le pertinenti fasi della partecipazione dello Stato terzo al progetto, e in seguito a un parere del comitato politico e di sicurezza, il Consiglio decide a norma dell’articolo 46, paragrafo 6, TUE e dell’, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315, se la partecipazione dello Stato terzo a tale progetto soddisfa le condizioni di cui all’ della presente decisione.
5. A seguito di una decisione positiva del Consiglio a norma del paragrafo 4, il coordinatore o i coordinatori del progetto PESCO trasmettono un invito a partecipare a tale progetto allo Stato terzo che ha presentato la richiesta, a nome dei membri del progetto.
6. Una volta che lo Stato terzo che ha presentato la richiesta ha comunicato al coordinatore o ai coordinatori del progetto PESCO di accettare l’invito, i membri del progetto, oppure il coordinatore o i coordinatori a nome loro, avviano i negoziati con lo Stato terzo affinché i membri del progetto, deliberando all’unanimità, e lo Stato terzo in questione possano concludere un accordo amministrativo sulla base del modello accluso alla presente decisione. Detto accordo amministrativo garantisce la coerenza con le disposizioni delle decisioni (PESC) 2017/2315 e (PESC) 2018/909.
7. Lo Stato terzo invitato a partecipare a un progetto aderisce al progetto a decorrere dalla data specificata nell’accordo amministrativo di cui al paragrafo 6.
8. Il coordinatore o i coordinatori di un progetto PESCO mettono a disposizione di tutti gli Stati membri partecipanti alla PESCO gli accordi amministrativi di cui al paragrafo 6 del presente articolo attraverso lo spazio di lavoro elettronico comune di cui all’, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2018/909.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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