Art. 4

Diritti e obblighi degli Stati terzi che partecipano a un progetto PESCO

In vigore dal 5 nov 2020
Diritti e obblighi degli Stati terzi che partecipano a un progetto PESCO 1.   La partecipazione di uno Stato terzo a un progetto PESCO rispetta gli accordi conclusi tra i membri del progetto relativi alla gestione del progetto, conformemente all’, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2018/909. Uno Stato terzo che partecipa a un progetto PESCO gode dei diritti ed è soggetto agli obblighi stabiliti da un accordo amministrativo ai sensi dell’, paragrafo 6, della presente decisione che deve essere concluso dai membri del progetto, deliberando all’unanimità, e da detto Stato terzo. Tali diritti e obblighi devono rispettare le condizioni generali di cui all’ della presente decisione e possono riguardare gli aspetti seguenti: a) partecipazione di uno Stato terzo alle riunioni convocate nel quadro del progetto PESCO; b) ruoli e responsabilità che lo Stato terzo che partecipa al progetto PESCO deve assumere; c) portata del coinvolgimento dello Stato terzo nel processo decisionale nell’ambito del progetto PESCO; d) portata e ambiti della condivisione di informazioni tra i membri del progetto PESCO e lo Stato terzo che vi partecipa. 2.   Lo Stato terzo invitato può prendere parte al processo decisionale per l’attuazione del progetto, tenuto conto del suo contributo. Gli accordi di cui al paragrafo 1 rispettano appieno l’autonomia decisionale dell’Unione come pure i diritti e gli obblighi degli Stati membri partecipanti, anche per quanto riguarda la salvaguardia del controllo di un progetto e dei suoi risultati nel quadro della PESCO, nonché il processo decisionale in merito a potenziali nuovi membri del progetto, conformemente alla decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, che istituisce la PESCO, e all’insieme di regole di governanza per i progetti PESCO di cui alla decisione (PESC) 2018/909.
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