Art. 5
Meccanismo di riesame
In vigore dal 5 nov 2020
Meccanismo di riesame
1. Il coordinatore o i coordinatori di un progetto a cui partecipa uno Stato terzo comunicano al segretariato della PESCO, secondo la procedura e i termini di cui all’, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2018/909, informazioni riguardanti il contributo individuale di detto Stato terzo al progetto e il soddisfacimento dei suoi impegni nei confronti del progetto, nonché la sua continua ottemperanza alle condizioni generali di cui all’ della presente decisione.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono comunicate una volta all’anno al Consiglio dal segretariato della PESCO, nel quadro della relazione annuale sulla PESCO trasmessa dall’alto rappresentante al Consiglio e delle informazioni consolidate sui progetti PESCO, di cui all’, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2018/909, per far sì che il Consiglio possa esercitare in modo efficace la sua sorveglianza sui progetti e intervenire ove necessario, anche per quanto riguarda la continua ottemperanza dello Stato terzo che partecipa al progetto alle condizioni generali di cui all’ della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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