Art. 7

Relazione con l’insieme di regole di governanza per i progetti PESCO

In vigore dal 5 nov 2020
Relazione con l’insieme di regole di governanza per i progetti PESCO 1.   Le condizioni e le procedure nell’ambito delle quali delle entità possono essere coinvolte dell’attuazione di progetti PESCO non sono disciplinate dalla presente decisione salvo per quanto disposto dal presente articolo. La decisione (PESC) 2018/909 è rivista entro il 31 dicembre 2020, conformemente all’, primo comma, della stessa, in particolare per quanto riguarda tali condizioni e procedure. 2.   Fatte salve le condizioni e le procedure che disciplinano la partecipazione di entità ai progetti PESCO che potrebbero essere stabilite a seguito del riesame della decisione (PESC) 2018/909 di cui al paragrafo 1 del presente articolo: a) le entità possono partecipare all’attuazione dei progetti PESCO dopo il 31 dicembre 2025 soltanto sulla base di contratti conclusi o appalti aggiudicati prima di tale data; b) le entità stabilite in uno Stato terzo che non sia stato invitato conformemente all’, paragrafo 5, a partecipare a un progetto PESCO prima del 31 dicembre 2021, controllate da tale Stato o aventi le loro strutture di gestione esecutiva nel medesimo, possono essere coinvolte nell’attuazione dei progetti PESCO dopo tale data soltanto se il Consiglio decide in tal senso conformemente all’articolo 46, paragrafo 6, TUE. 3.   La decisione (PESC) 2018/909 si applica in linea con la presente decisione. 4.   Quando i membri del progetto decidono in merito alla selezione delle entità, conformemente all’, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2018/909, tengono debitamente conto degli interessi in materia di sicurezza e di difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri. 5.   I membri del progetto assicurano, attraverso lo spazio di lavoro elettronico comune di cui all’, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2018/909, la piena trasparenza nei confronti di tutti gli Stati membri partecipanti per quanto riguarda la partecipazione delle entità a tale progetto. 6.   Se uno Stato membro ritiene che gli interessi dell’Unione in materia di sicurezza e di difesa possano essere minacciati dalla partecipazione di un’entità all’attuazione di un progetto PESCO, può deferire la questione al Consiglio, che può chiedere informazioni supplementari ai membri del progetto al fine di valutare la situazione. 7.   La decisione (PESC) 2018/909 del Consiglio è adattata conformemente all’, secondo comma, della stessa, al fine di tenere conto delle condizioni generali per la partecipazione degli Stati terzi a singoli progetti PESCO a norma della presente decisione.
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Relazione con l’insieme di regole di governanza per i progetti PESCO (Art. 7 Decisione (UE) 2020/1639) — Testo vigente | Portale Normativo