Art. 3

Condizioni generali

In vigore dal 5 nov 2020
Condizioni generali Uno Stato terzo può essere invitato in via eccezionale a partecipare a un progetto PESCO, e può continuare a parteciparvi, se soddisfa tutte le condizioni generali seguenti: a) condivide i valori su cui si fonda l’Unione, stabiliti all’ TUE, i principi di cui all’articolo 21, paragrafo 1, TUE, nonché gli obiettivi della PESC di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettere a), b), c) e h), TUE. Non deve contravvenire agli interessi di sicurezza e difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri, incluso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato con gli Stati membri, e deve intrattenere un dialogo politico con l’Unione, che dovrebbe anche riguardare gli aspetti di sicurezza e difesa allorché partecipa a un progetto PESCO; b) fornisce un valore aggiunto sostanziale al progetto e contribuisce al raggiungimento dei suoi obiettivi. In linea con la priorità di un approccio collaborativo europeo, e conformemente all’, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2018/909, i mezzi che apporta al progetto devono essere complementari a quelli offerti dagli Stati membri partecipanti alla PESCO, ad esempio fornendo perizia tecnica o capacità aggiuntive, compreso un sostegno operativo o finanziario, così da contribuire all’esito positivo del progetto e, di conseguenza, ai progressi della PESCO; c) la sua partecipazione contribuisce a rafforzare la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e il livello di ambizione dell’Unione definito nelle conclusioni del Consiglio del 14 novembre 2016, anche a sostegno delle missioni e operazioni PSDC; d) la sua partecipazione non deve portare a dipendenze da detto Stato terzo, né a restrizioni imposte da quest’ultimo nei confronti di qualsiasi Stato membro dell’Unione, per quanto concerne l’approvvigionamento degli armamenti, la ricerca e lo sviluppo di capacità, oppure l’uso e l’esportazione di armi o di capacità e tecnologie, che ostacolino i progressi o impediscano l’utilizzabilità, congiunta o meno, l’esportazione o il dispiegamento operativo della capacità sviluppata nell’ambito del progetto PESCO. Deve mettere a punto un accordo a un livello adeguato relativamente alle condizioni per l’ulteriore condivisione, al di fuori della PESCO e caso per caso, di capacità e tecnologie da sviluppare nell’ambito di tale progetto, al fine di evitare che tali capacità siano utilizzate contro l’Unione e i suoi Stati membri; e) la sua partecipazione è coerente con gli impegni PESCO più vincolanti che figurano nell’allegato della decisione (PESC) 2017/2315, in particolare gli impegni che il progetto PESCO in questione contribuisce a realizzare, a seconda delle specificità del progetto. Per i progetti orientati alle capacità, la sua partecipazione deve inoltre contribuire a realizzare le priorità derivanti dal piano di sviluppo delle capacità e dalla revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD), oltre ad avere un impatto positivo sulla base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) e a rendere più competitiva l’industria europea della difesa. In particolare, la partecipazione di uno Stato terzo a un progetto deve contribuire principalmente alla disponibilità, al dispiegamento e all’interoperabilità delle forze; f) ha un accordo in vigore con l’Unione sulla sicurezza delle informazioni; g) ha concluso, ove applicabile, conformemente alla decisione (PESC) 2015/1835, un accordo amministrativo che ha preso effetto con l’Agenzia europea per la difesa (AED), qualora il progetto sia attuato con il sostegno dell’AED, tenuto conto del pertinente documento di sintesi dell’AED (7); e h) ha assunto l’impegno, nella sua richiesta di partecipazione di cui all’, paragrafo 1, della presente decisione, di garantire il rispetto delle disposizioni delle decisioni (PESC) 2017/2315 e (PESC) 2018/909.
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