Art. 3
Disposizioni negli Stati membri
In vigore dal 26 ott 2020
Disposizioni negli Stati membri
1. Gli Stati membri designano un’autorità centrale nazionale incaricata di gestire il sostegno finanziario a norma dell’articolo 61 del regolamento (UE) 2019/1896. Lo Stato membro indica all’Agenzia l’autorità centrale nazionale designata prima della richiesta del primo pagamento a norma dell’, paragrafo 1, dell’, paragrafo 1 o dell’, paragrafo 2.
2. L’autorità centrale nazionale è incaricata di:
(a)
tenere i contatti con l’Agenzia per quanto riguarda il controllo delle condizioni applicabili di cui all’articolo 61, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896;
(b)
garantire che l’Agenzia disponga di tutte le informazioni pertinenti per gestire il sostegno finanziario di cui all’articolo 61 del regolamento (UE) 2019/1896;
(c)
gestire le questioni relative al pagamento del sostegno finanziario, comprese le richieste di pagamento anticipato o di pagamento presentate all’Agenzia e il ricevimento dei pagamenti corrispondenti da parte dell’Agenzia;
(d)
ridistribuire i pagamenti alle autorità nazionali proporzionalmente al loro contributo al corpo permanente in termini di personale, ove previsto dalle disposizioni nazionali.
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