Art. 2
Informazioni fornite dall’Agenzia
In vigore dal 26 ott 2020
Informazioni fornite dall’Agenzia
1. Entro il 31 gennaio dell’anno N, l’Agenzia comunica agli Stati membri gli importi di riferimento per l’anno in questione per Stato membro, tenuto conto del rispettivo coefficiente correttore.
2. Per calcolare gli importi di riferimento, l’Agenzia tiene conto degli ultimi valori pertinenti disponibili per lo stipendio di un agente contrattuale del gruppo di funzioni III, grado 8, scatto 1, adeguati mediante il coefficiente correttore.
Storico versioni
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