Art. 1

Definizioni

In vigore dal 26 ott 2020
Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni: (1) «coefficiente correttore»: la percentuale applicata alla retribuzione dei funzionari espatriati per tener conto delle differenze in termini di livello dei prezzi dei beni di consumo e dei servizi nella sede di servizio rispetto alla città di riferimento, quale stabilita da Eurostat (6); (2) «anno N»: l’anno, che va dal 1o gennaio al 31 dicembre, nel corso del quale uno Stato membro deve soddisfare le condizioni di cui all’articolo 61, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 per avere diritto a ricevere il sostegno finanziario; (3) «pagamento annuale»: un pagamento effettuato dall’Agenzia allo Stato membro interessato dopo la fine dell’anno N; (4) «pagamento anticipato»: un pagamento effettuato dall’Agenzia allo Stato membro interessato prima della fine dell’anno N in anticipo rispetto al pagamento annuale; (5) «effettivi complessivi delle guardie di frontiera nazionali»: gli effettivi complessivi delle entità specifiche all’interno delle principali autorità nazionali o, se del caso, di tutte le principali autorità nazionali che contribuiscono sistematicamente al corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea tramite distacchi conformemente all’articolo 56 del regolamento (UE) 2019/1896.
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