Art. 5
Modalità dettagliate di pagamento annuale
In vigore dal 26 ott 2020
Modalità dettagliate di pagamento annuale
1. Uno Stato membro può chiedere un pagamento annuale tra il 1o gennaio e il 30 giugno dell’anno N + 1.
2. Il pagamento annuale è pagabile se le condizioni di cui all’articolo 61, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 sono state soddisfatte nell’anno N. L’autorità centrale nazionale può chiedere un finanziamento per la categoria 2 del personale operativo solo se lo Stato membro interessato ha fornito all’Agenzia una relazione completa ai fini della verifica degli importi dovuti a norma dell’articolo 61 del regolamento (UE) 2019/1896.
3. Il pagamento annuale comprende uno o più dei seguenti elementi:
(a)
gli importi di cui all’articolo 61, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1896, calcolati al 100 % dell’importo di riferimento moltiplicato per il numero di membri del personale operativo indicati per l’anno N+2 per il distacco ai sensi dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1896 («finanziamento della categoria 2»);
(b)
gli importi di cui all’articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1896, calcolati al 37 % dell’importo di riferimento moltiplicato per il numero di membri del personale operativo effettivamente impiegati ai sensi dell’articolo 57 entro i limiti stabiliti dall’allegato III e ai sensi dell’articolo 58 entro i limiti stabiliti dall’allegato IV, se del caso («finanziamento delle categorie 3 e 4»);
(c)
gli importi di cui all’articolo 61, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/1896, calcolati come pagamento una tantum pari al 50 % dell’importo di riferimento moltiplicato per il numero di membri del personale operativo assunti dall’Agenzia quale personale statutario proveniente dai servizi nazionali («finanziamento della categoria 1»).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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