Art. 6

Modalità dettagliate di pagamento anticipato

In vigore dal 26 ott 2020
Modalità dettagliate di pagamento anticipato 1.   Uno Stato membro può chiedere all’Agenzia un pagamento anticipato per l’anno N per agevolare lo sviluppo delle risorse umane prima del pagamento annuale corrispondente. La richiesta indica chiaramente le categorie di personale alle quali si riferisce. Per il finanziamento della categoria 2, essa comprende la prova del corrispondente aumento reale degli effettivi conformemente al modello di cui all’allegato II. Tale richiesta può essere presentata tra il 1o luglio e il 15 settembre dell’anno N. 2.   L’Agenzia effettua un pagamento anticipato se le condizioni di cui all’articolo 61, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 sono state soddisfatte per il periodo compreso tra il 1o gennaio e la data della richiesta di pagamento anticipato. 3.   La richiesta di pagamento anticipato riguarda un importo minimo di 50 000 EUR.
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