Art. 8
Controllo delle condizioni applicabili al finanziamento della categoria 2
In vigore dal 26 ott 2020
Controllo delle condizioni applicabili al finanziamento della categoria 2
1. Gli Stati membri forniscono, tramite le rispettive autorità centrali nazionali, le informazioni pertinenti che confermano il rispetto delle condizioni relative al finanziamento della categoria 2 per l’anno N, compilando il modello di cui all’allegato II. L’Agenzia verifica le informazioni pertinenti nell’ambito della valutazione delle vulnerabilità nel corso dell’anno N+1.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni comunicate siano complete e sufficientemente dettagliate per consentire all’Agenzia di verificare il rispetto delle condizioni di finanziamento della categoria 2.
3. L’autorità centrale nazionale ha accesso, su sua richiesta, a tutta la documentazione pertinente in possesso delle rispettive autorità nazionali che può riguardare la gestione del sostegno finanziario a norma dell’articolo 61 del regolamento (UE) 2019/1896.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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