Art. 9

Recupero del pagamento anticipato per la categoria 2

In vigore dal 26 ott 2020
Recupero del pagamento anticipato per la categoria 2 1.   Al momento della presentazione della richiesta di pagamento annuale, gli Stati membri comunicano all’Agenzia se l’aumento complessivo reale degli effettivi nell’anno N è stato inferiore al numero per il quale lo Stato membro ha ricevuto un pagamento anticipato nell’anno N. 2.   Sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri, a seguito dell’audit, o qualora le verifiche eseguite mediante la valutazione delle vulnerabilità effettuata nell’anno N+1 dimostrino un aumento reale complessivo inferiore degli effettivi di cui al paragrafo 1, l’Agenzia recupera l’importo corrispondente alla differenza emettendo una nota di addebito indirizzata allo Stato membro interessato. L’Agenzia può decidere, d’intesa con lo Stato membro, di non recuperare gli importi e di adeguare di conseguenza il pagamento per l’anno successivo.
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