Art. 7

Condizioni di finanziamento della categoria 2

In vigore dal 26 ott 2020
Condizioni di finanziamento della categoria 2 1.   Il finanziamento della categoria 2 per l’anno N avviene a condizione che gli Stati membri aumentino cumulativamente gli effettivi complessivi delle loro rispettive guardie di frontiera nazionali attraverso l’assunzione di nuovo personale nel periodo interessato. 2.   L’aumento degli effettivi complessivi delle guardie di frontiera nazionali nello Stato membro interessato è calcolato ogni anno confrontando il numero degli effettivi al 31 dicembre dell’anno N e il numero degli effettivi al 30 aprile 2019 in attività presso le entità competenti delle autorità interessate o, se del caso, di tutte le principali autorità nazionali che contribuiscono al corpo permanente tramite distacchi. 3.   Al più tardi entro il 29 novembre 2020, gli Stati membri informano l’Agenzia in merito agli effettivi complessivi delle guardie di frontiera nazionali al 30 aprile 2019, utilizzando il modello di cui all’allegato I.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2020:1567:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo