Art. 10
Condizioni di finanziamento delle categorie 3 e 4
In vigore dal 26 ott 2020
Condizioni di finanziamento delle categorie 3 e 4
1. Gli importi destinati al finanziamento delle categorie 3 e 4 sono dovuti integralmente in relazione al numero di membri del personale effettivamente impiegati per un periodo di 120 giorni consecutivi o non consecutivi nel corso dell’anno N.
2. Per gli impieghi di durata inferiore o superiore a 120 giorni, il finanziamento delle categorie 3 e 4 è calcolato proporzionalmente sulla base di un periodo di riferimento di 120 giorni.
3. Il calcolo proporzionale si basa su un’unità di calcolo equivalente all’impiego per un giorno di un membro della squadra in qualsiasi attività operativa svolta dal corpo permanente, compresi i giorni di viaggio necessari.
Storico versioni
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