Art. 12

Condizioni di finanziamento del personale tecnico

In vigore dal 26 ott 2020
Condizioni di finanziamento del personale tecnico 1.   Qualora l’impiego del personale tecnico ecceda in via eccezionale i contributi nazionali massimi previsti nell’allegato III del regolamento (UE) 2019/1896, il sostegno finanziario viene fornito a condizione che il personale tecnico sia impiegato a norma dell’articolo 57 di detto regolamento nel corso dell’anno N. 2.   Per gli impieghi di durata inferiore o superiore a 120 giorni, il finanziamento del personale tecnico è calcolato proporzionalmente come stabilito all’, paragrafo 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2020:1567:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo