Art. 12
Condizioni di finanziamento del personale tecnico
In vigore dal 26 ott 2020
Condizioni di finanziamento del personale tecnico
1. Qualora l’impiego del personale tecnico ecceda in via eccezionale i contributi nazionali massimi previsti nell’allegato III del regolamento (UE) 2019/1896, il sostegno finanziario viene fornito a condizione che il personale tecnico sia impiegato a norma dell’articolo 57 di detto regolamento nel corso dell’anno N.
2. Per gli impieghi di durata inferiore o superiore a 120 giorni, il finanziamento del personale tecnico è calcolato proporzionalmente come stabilito all’, paragrafo 3.
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