Art. 12 · Condizioni di finanziamento del personale tecnico

Art. 12

Condizioni di finanziamento del personale tecnico

In vigore dal 26 ott 2020
Condizioni di finanziamento del personale tecnico 1.   Qualora l’impiego del personale tecnico ecceda in via eccezionale i contributi nazionali massimi previsti nell’allegato III del regolamento (UE) 2019/1896, il sostegno finanziario viene fornito a condizione che il personale tecnico sia impiegato a norma dell’articolo 57 di detto regolamento nel corso dell’anno N. 2.   Per gli impieghi di durata inferiore o superiore a 120 giorni, il finanziamento del personale tecnico è calcolato proporzionalmente come stabilito all’, paragrafo 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2020:1567:oj#art-12